Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
1 commento:
Mi spiace che la DC di Pizza abbia subito una (a questo punto) ingiustizia.
Si trovino modi alternativi per fare recuperare il tempo perso, ma si vada ad elezioni.
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